Decreto Legge 2 marzo 2024, novità segnalate dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Novità:

Il D.L. n. 19/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 2 marzo 2024, ha introdotto importanti novità sulla disciplina di alcuni istituti che interessano l’attività dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Nel rinviare ogni approfondimento all’esito della conversione del decreto ed al consolidarsi dell’articolato normativo, si ritiene qui opportuno segnalare le citate novità.

Si riportano alcune delle importanti novità:

  • Appalto e distacco (art. 29, comma 2)
    Nell’ambito della disciplina in materia di appalto il legislatore introduce due importanti novità.
    Anzitutto si introduce un nuovo comma 1-bs all’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 che riconosce al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nell’eventuale subappalto “un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto”.
    In secondo luogo, si provvede ad integrare il comma 2 dello stesso art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 stabilendo che l’istituto della responsabilità solidale retributiva e contributiva trova applicazione anche nelle ipotesi di illiceità della somministrazione, dell’appalto e del distacco di cui all’art. 18, commi 2 e 5-bis, dello stesso D.Lgs. n. 276/2003.
  • Aumento dell’importo maxisanzione per lavoro “nero” (art. 29, comma 3)
    • L’art. 29, comma 3, è intervenuto a modificare l’art. 1, comma 445, della L. n. 145/2018 lett. d), elevando
      dal 20% al 30% l’aumento già previsto degli importi sanzionatori indicati dall’art. 3 del D.L n. 12/2002 (conv. da L.
      n. 73/2002) in caso di impiego di lavoratori “in nero”.
  • Sanzioni appalto e somministrazione illecita (art. 29, commi 4 e 5)
    L’art. 29, commi 4 e 5, intervengono a modificare la disciplina sanzionatoria in materia di appalti e somministrazioni illecite e fraudolente. L’intervento prevede sostanzialmente che le fattispecie previste dall’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, già depenalizzate ad opera del D.Lgs. n. 8/2016, tornino ad avere rilevanza penale. In tal caso le sanzioni prevedono la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda con l’ipotesi di aggravante – già
    prevista dall’art. 38-bis del D.Lgs. n. 81/2015 ora abrogato – nelle ipotesi in cui “la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore”.

La nota integrale dell’INL è prelevabile  dal sito web dell’INL al seguente link Ispettorato.gov.it